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FTM - Fascicolo Tecnico Macchine

RACCOLTA DOCUMENTALE FASCICOLO TECNICO MACCHINE

 

Se vuoi avere la certezza che il tuo fascicolo tecnico sia davvero completo, esaustivo e senza errori sia nella forma che nel contenuto ecco la raccolta più completa di documenti (FTM - Fascicolo Tecnico per le Macchine) per realizzare e costituire, in breve tempo (risparmiando quindi anche denaro) e senza il rischio di dimenticare passi importanti e commettere errori, il fascicolo tecnico dei tuoi prodotti (attrezzature, macchine, impianti, ...) conformemente a quanto previsto dalla direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010).

Potrai produrre fin da subito i tuoi Fascicoli Tecnici grazie alla semplicità dei documenti preimpostati e a compilazione guidata in formato word (*.doc) (33 documenti – più di 200 pagine).

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DELLA RACCOLTA

IL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE - 3 documenti

(conforme alla Direttiva 2006/42/CE)

  • schema contenente i diversi percorsi di certificazione comprese le macchine in Allegato IV;
  • riferimenti a tutte le norme armonizzate di tipo A, B e C; troverai il file *.pdf dell'ultima comunicazione della Commissione relativa alle norme armonizzate ai sensi della direttiva macchine; procedura web da seguire per trovare e scaricare l'elenco ufficiale delle norme armonizzate valide per la direttiva macchine pubblicato dalla GUCE.

IL FASCICOLO TECNICO DI MACCHINE O IMPIANTI - 7 documenti

(conforme all'Allegato VII punto A della Direttiva 2006/42/CE)

  • documenti personalizzabili (formato word): copertina e indice, reperibilità dei documenti, identificazione del fabbricante, della macchina/impianto e di tutte le aziende e figure coinvolte, descrizione del processo di valutazione dei rischi, individuazione delle direttive e delle norme armonizzate, l'elenco dei R.E.S.S.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - 9 documenti

(conformemente alla Direttiva 2006/42/CE e alla norma UNI EN ISO 12100:2010)

  • documenti personalizzabili (formato word) per la stima e la valutazione dei rischi e l'indicazione delle sluzioni adottate;
  • documenti personalizzabili (formato word) riportanti l'elenco dei pericoli, le fasi del cilco di vita della macchina, l'elenco degli eventi pericolosi.

LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' - 1 documento

(conformemente all'Allegato II punto A della Direttiva 2006/42/CE)

  • modello personalizzabile (formato word) della Dichiarazione CE di Conformità. Il documento comprende tutte le opzioni possibili pertanto è affiancato dalle istruzioni per la compilazione affinchè durante la personalizzazione non vengano eliminate informazioni che non possono mancare.

LA TARGA DA APPORRE SULLA MACCHINA O IMPIANTO - 1 documento

(conformemente ai diversi R.E.S.S. della Direttiva 2006/42/CE che la richiamano)

  • modello personalizzabile (formato word) della targa. Verranno analizzate tutte le opzioni possibili in funzione di quanto indicato e richiesto dai R.E.S.S. di tutte 6 le parti in cui è suddiviso l'Allegato I.

IL MANUALE DI ISTRUZIONI - 7 documenti

(conformemente ai diversi R.E.S.S. della Direttiva 2006/42/CE e alla norma UNI EN ISO 12100:2010)

  • commento dei R.E.S.S. delle 6 le parti dell'Allegato I riferite alle istruzioni;
  • indice del manuale di istruzioni con consigli di redazione;
  • regole tipografiche;
  • simboli: antincendio, divieto, obbligo, pericolo, sicurezza, interni.

SCELTA DEL SIL (CEI EN 62061)

SCELTA DEL PL (UNI EN ISO 13849-1

CORRISPONDENZA TRA PLE SIL

SCELTA DELLA CATEGORIA (UNI EN 954-1)

FTM - Fascicolo Tecnico Macchine

€ 250,00 Prezzo regolare
€ 200,00Prezzo scontato
  • La Direttiva 2006/42/CE e il decreto di recepimento italiano, D.Lgs. 17/2010, danno le seguenti definizioni di macchina:
    ... il termine "macchina" indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).
    Pertanto si applicano le seguenti definizioni:
    a) "macchina" propriamente detta:
    1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
    2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
    3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
    4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
    5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
    b) "attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
    c) "componente di sicurezza": componente:
    1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
    2) immesso sul mercato separatamente;
    3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;
    4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
    d) "accessori di sollevamento": componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
    e) "catene, funi e cinghie": catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
    f) "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica": componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;
    ...
     
    Qualunque prodotto che rientri nelle definizioni sopra riportate, prima che possa essere venduto o in installato (messo in servizio) a seconda dei casi, deve avere superato il processo di certificazione. In poche parole deve essere marcato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010!
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